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Sua Eccellenza Mons.Andrea Miglivacca, Vescovo di San Miniato
don Andrea con S.E. Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia, in piazza S.Pietro a Roma
don Andrea (al centro) con alcuni amici presso una comunità cattolica di Antiochia
Lo staff di Binasco 2000 è orgoglioso di accogliere sulle pagine del sito la rubrica del binaschino, amico, nonchè Rettore del Seminario diocesano pavese don Andrea Migliavacca, di cui si è permesso di stilare un breve curriculum di presentazione per i visitatori.
Don Andrea Migliavacca, di origine binaschina, nasce a Pavia il 29 Agosto 1967; i suoi primi studi si
svolgono a Binasco presso la scuola elementare gestita dalle suore di Maria Bambina sotto la guida di
suor Bruna e suor Nazarena; conclude il ciclo di studi della scuola dell'obbligo presso la media statale Enrico
Fermi di Binasco.
Siamo agli inizi degli anni ottanta e gli si pone davanti una prima, personale, scelta. Con l'aiuto
dei genitori e della sorella Elena decide di intraprendere gli studi di ragioneria presso l'istituto
Bordoni di Pavia, studi che porta a termine nell'estate del 1986.
Nel contempo Andrea sviluppa il proprio impegno nell'oratorio di Binasco e in tante altre realtà associative
del paese, in primis quelle legate al mondo della musica.
L'estate del 1986 è il momento della scelta definitiva ed Andrea decide di entrare nel seminario diocesano
pavese; sei anni di studi lo porteranno ad essere ordinato sacerdote il 27 Giugno 1992. L'anno sucessivo
è in partenza per Roma dove, in 4 anni e mezzo, ospite del seminario lombardo, porta a compimento il dottorato
in Diritto Canonico presso l'Università pontificia Gregoriana.
Durante il soggiorno romano e soprattutto dopo il rientro in diocesi assume gli incarichi di
Rettore del Seminario vescovile, Vicecancelliere della Curia, Vicario giudiziale, Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale,
Responsabile diocesano della pastorale giovanile e oratori, Assistente scout e Azione cattolica, settore giovani....
Lunedì 5 Ottobre 2015 - Viene dato l'annuncio in diocesi che Don Andrea è ora Sua Eccellenza Mons.Andrea Miglivacca, Vescovo eletto di San Miniato
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Il 9 Luglio 2004 Giuliana scrive:
Gent.mo Don Andrea, abito da poco ad Opera e sto ottenendo, dopo un lungo e doloroso percorso, l'annullamento del mio matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico.
Dovrei poi fare la richiesta della delibazione alla Corte di Appello di Roma, competente per zona, della nullità così che possa avere effetto anche sul civile.
Ho già contattato il mio avvocato, il quale mi ha detto che i tempi per quest'ultima fase saranno molto lunghi.
Poiché sono già fidanzata con un caro e bravo ragazzo (di 38 anni) con cui vorremmo finalmente costruire una famiglia, e non vogliamo più attendere a lungo, mi chiedevo se fosse possibile celebrare il matrimonio con il solo rito cattolico in attesa della delibazione.
Ringraziandola anticipatamente le porgo cordiali saluti
Giuliana
La risposta di Don Andrea
Per il caso che lei pone occorre fare due considerazioni.
1. Se lei ha ottenuto già la sentenza di secondo grado, doppia conforme, riguardante la nullità del suo matrimonio, quindi con sentenza ormai definitiva dichiarante la nullità di matrimonio,
può, rivolgendosi al suo parroco, chiedere all'Ordinario del luogo (in Curia), la licenza per celebrare il matrimonio solo religioso, che verrà trascritto appena effettuata la delibazione della sentenza ecclesiastica.
2. Nel caso in cui sia in corso la procedura di delibazione, è opportuno che la forma della celebrazione sia quella concordataria (senza la previa richiesta di pubblicazioni civili e la successiva domanda di trascrizione), poiché al momento della celebrazione la sentenza di nullità era già stata emessa ed è quindi possibile la trascrizione tardiva.
Fin qui la spiegazione tecnica.
In pratica che fare? Le suggerirei di rivolgersi al suo parroco e comunicare l'intenzione di sposarsi. Il parroco dovrebbe così contattare la curia del luogo (l'Ordinario), chiedendo quale procedura seguire, probabilmente quella della richiesta di licenza per la celebrazione solo religiosa del matrimonio. In sintesi quindi è possibile sposarsi prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, purché si tratti già della sentenza di secondo grado, chiedendo le necessarie licenze all'Ordinario.
Saluti
don Andrea
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Il 28 Giugno 2004 Don Patrizio scrive:
Caro don Andrea, vorrei sottoporti il caso di due coniugi che si sposarono solo civilmente perché una delle parti non accettò il matrimonio religioso nella sua forma canonica. L'altra parte, invece, credente e praticante, avrebbe voluto sposarsi in chiesa, ma non essendo stato possibile per il ripetuto diniego del coniuge, ora vorrebbe in qualche modo regolarizzare la propria condizione matrimoniale, desiderando anche ricevere i sacramenti della riconciliazione e dell'eucaristia. Vi è qualche possibilità di soluzione? Ringraziandoti per la disponibilità, resto in attesa di una tua risposta e ti saluto con cordialità.
don Patrizio Faggio
La risposta di Don Andrea
Carissimo don Patrizio cerco di rispondere al tuo quesito.
Può capitare che due persone si siano sposate solo civilmente perché magari entrambe non credenti e quindi non desiderose allora di una celebrazione religiosa oppure perché un cattolico si è sposato con una persona di altra religione che non accetta il matrimonio in chiesa (questo accade di frequente nel caso di matrimoni con fedeli dell'Islam), oppure nel caso di un matrimonio religioso, ma invalido a causa di un impedimento che non fu dispensato.
In queste situazione può capitare che ad un certo punto una delle due parti si converta e cominci a desiderare il matrimonio religioso, ma l'altro coniuge non è magari interessato o non vuole sposarsi in chiesa oppure per la parte cattolica che si è sposata con un non battezzato diventa di grande peso rimanere in questa situazione di irregolarità, ma non può accedere al matrimonio religioso poiché l'altra parte non battezzata non si rende disponibile per la celebrazione religiosa.
In questi casi la chiesa prevede una possibilità di intervento del vescovo il quale può, con un decreto di dispensa, "sanare in radice" il matrimonio, attribuendo in questo modo al matrimonio contratto precedentemente solo civilmente il valore anche religioso e quindi arrivando a riconoscere quella unione solo civile anche nell'ambito ecclesiale. Si richiede, perché il vescovo possa procedere, che non sia stato revocato il consenso che ci si era scambiati in occasione del matrimonio civile e che ci sia la previsione che l'unione tra i due sposi possa continuare; non si chiede invece il consenso della parte che non vuole accedere al matrimonio religioso.
A seguito di questo intervento del vescovo il matrimonio di queste persone assume rilevanza anche nella Chiesa, diventa valido e pertanto le persone coinvolte non si trovano più in situazione irregolare e possono accedere al sacramento della penitenza e fare la comunione a Messa.
Spero di avere chiarito le idee.
cari saluti
don Andrea
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